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Il 23 gennaio 2023, l'UE è stata presentata alla notifica dell'OMC G/SPS/N/EU/611, proponendo di modificare parte della Tabella 1 (elenco positivo), Tabella 2 (gruppo di sostanze limitate) e Tabella 3 (verifica della dichiarazione di conformità ) nell'allegato I al regolamento (UE) 10/2011 su materiali plastici a contatto con gli alimenti.
Il 12 luglio 2023, la Commissione pubblicò sul Journal ufficiale dell'Unione Europea, il 16 ° regolamento di emendamento (UE) 2023/1442 del regolamento (UE) 10/2011 in materia di plastica in contatto con il cibo (OJL177, 12 luglio 2023, pagg. 45 -58). Il contenuto rivisto della Tabella 1 alla Tabella 3 dell'allegato I di (UE) 10/2011 sono sostanzialmente coerenti con la bozza e le principali sostanze coinvolte includono: acido salicilico, polvere di legno non trattata e fibra, plastificanti ftalici, trietanolamina, perclorato, antioossidante 1222 e così via. I nuovi regolamenti sono entrati in vigore il 1 ° agosto 2023 e le società di imballaggi alimentari europei devono prestare attenzione agli aggiornamenti in modo tempestivo.
Contenuto rivisto:
(1) L'autorizzazione della sostanza FCM n. 96 (pasto in legno non trattato e fibra di legno) e sostanza FCM n. 121 (acido salicilico) viene revocata (da allora, solo l'autorizzazione della sostanza della fibra di pianta FCM n. 1060 "semi di giraflora a terra" Shells "rimane).
2. Stringere i requisiti per i plastificanti ftalici (i limiti di migrazione DAP rimangono invariati):
· Il limite di migrazione DBP è diminuito da 0,3 mg/kg a 0,12 mg/kg;
· Limite di migrazione BBP ridotto da 30 mg/kg a 6 mg/kg;
· Limite di migrazione DEHP ridotto da 1,5 mg/kg a 0,6 mg/kg;
Limiti di migrazione DidP e Dinp* (gruppo 26 SML (T)) ridotti da 9 mg/kg a 1,8 mg/kg;
· La somma di DBP, DIBP, BBP e DEHP è il gruppo 36 SML (T) ed è espressa come equivalente di DEHP dalla seguente formula: cioè il valore limite di DBP*5 + DIBP*4 + BBP*0.1 + Dehp*1 è SML (t): 0,6mg/kg;
*DINP non può essere usato in combinazione con FCM n. 157, 159, 283 o 1085 IE DBP/BBP/DEHP/DIBP.
3. Il valore limite delle sostanze nel gruppo 37, composto da trietanolamina (CAS n. 102-71-6) e il dimero della sostanza FCM (trietanolamina-perchlorato di sodio) n. 1080 (CAS n. 156157-97-0), SML (T): 0,05 mg/kg, calcolato dalla somma della miscela di trietanolamina e cloridrato;
4, acido perclorico e i suoi sali e sostanza FCM n. 1080 (trietanolamina-pencialato di sodio) dimero (Casno. 156157-97-0) composto da sostanze del gruppo 38, il limite è SML (t): 0,002 mg/kg, in termini di perclorato (e per conformarsi ai requisiti dell'allegato 10/2011 UE Tabella 3, punto 4);
5. Il gruppo 7 sostanza SML (T) viene aggiunto alla sostanza FCM n. 1081 [N, n-bis (2-idrossietil) steareamina è parzialmente esterificata da acidi grassi C16/C18 saturi], Gruppo 32 Sostanza SML (T) Aggiunto Trioctyl aggiunto Trioctil Trimelate FCM Substance n. 1078 (CAS n. 3319-31-1) e sostanza FCM n. 1085 (DIBP);
6. Tabella 3 dell'appendice I aggiunge la descrizione dell'articolo 30 sulla verifica della conformità di FCM n. 1081;
7. Oltre ai 6 punti di cui sopra, alcune sostanze autorizzate sono state anche riviste di conseguenza, come l'antiossidante 1222 (CAS n. 976-56-7), PHBH (CAS n. 147398-31-0) e fosfita trifenil estere, α-idrogeno-omega-idrossil poli [ossigeno (metil-1, 2-etildiyl)], polimero alchilico C10-16 (sostanza FCM n. 1076), ecc.
Misure provvisorie:
(1) Materiali plastici e articoli conformi al regolamento (UE) n. 10/2011 applicabili prima dell'ingresso in vigore del presente regolamento possono rimanere sul mercato per la prima volta prima del 1 ° febbraio 2025 fino a quando le scorte non sono esaurite.
(2) Se un prodotto da uno stadio intermedio nella produzione di materiali plastici e articoli o una sostanza utilizzata nella produzione di tali prodotti, materiali o articoli è conforme alla regolamentazione (UE) n. 10/2011 applicabile prima dell'ingresso e viene inserita su Il mercato per la prima volta dopo il 1 ° maggio 2024, ma non rispetta questo regolamento, la dichiarazione di conformità per la sostanza o il prodotto deve indicare che non rispetta le regole in vigore, può essere utilizzata solo per produrre materiali plastici e prodotti collocati sul mercato prima del 1 ° febbraio 2025.
(3) I materiali plastici e gli articoli realizzati in acido salicilico (FCM n. 121) o da pasto in legno non trattato o fibra di legno specifica (FCM n. 96) possono continuare a essere posizionati sul mercato dopo il 1 ° febbraio 2025, a condizione che le seguenti condizioni seguenti sono incontrati:
· Una domanda di autorizzazione della sostanza è stata presentata all'autorità competente in conformità con l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1935/2004 prima del 1 ° agosto 2024;
· Materiali plastici e articoli fabbricati utilizzando la sostanza sono limitati alle condizioni di utilizzo previste descritte nell'applicazione;
Le informazioni fornite all'autorità in conformità con l'articolo 9, paragrafo 1, paragrafo b) del Regolamento (EC) n. 1935/2004 includono una dichiarazione che la domanda viene presentata in conformità con il presente paragrafo;
· L'autorità considera la domanda valida.
(4) I materiali plastici e gli articoli realizzati utilizzando la sostanza o la farina di legno o le fibre non trattate possono continuare ad essere utilizzate fino a quando il richiedente non ritira la sua domanda o fino a quando la Commissione approva o rifiuta l'uso della sostanza per decisione in conformità con l'articolo 11, paragrafo 1) di regolamentazione (EC) n. 1935/2004.
Servizi di test:
Meriere Nutrition Science (Cina) ha molti anni di esperienza nella rilevazione di materiali di contatto alimentare. Per il rilevamento della migrazione del ftalato, può soddisfare gli ultimi requisiti normativi dell'Unione europea e può anche testare secondo il metodo standard nazionale per soddisfare i requisiti nazionali. Il limite di rapporto di rilevamento minimo è di 0,01 mg/kg, che soddisfa le esigenze di test delle imprese e aiuta i prodotti ad entrare nel mercato dell'UE.
Servizio di test DayQC:
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